O.M. 37/2014
Esami di Stato a. s. 2013 - 2014
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Il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato, in data19 maggio 2014, l'O.M. n°37/14  (pto. n°316) sugli Esami di Stato, contenenti le “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali”.

In particolare l'ordinanza, all'art. 18,  si occupa per esteso dell'esame dei candidati DSA e BES, in quest'ultimo caso recependo quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013. In sintesi:

a) (DSA). La Commissione d’esame considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato ( n.d.r: in allegato). Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

b) (DSA). Per  i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario (n.d.r.:cioè non differenziato), con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e,  la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8. 

c) (BES). Per le situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame  esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

In allegato è possibile consultare il testo completo dell'ordinanza.

Allegato: O.M. n° 37/2014