Certificazioni per il Credito Formativo a.s. 2012-2013
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                                                       -   Agli  Studenti delle classi del triennio
                                                          -   Ai Coordinatori delle classi del triennio                                                                  -   Al Personale della Segreteria – Uff. Didattica
                   e p.c.                                 
                                  -   A tutti gli altri  Docenti

                                                                                                                     

  Si comunica che gli studenti del triennio che intendano acquisire crediti formativi, devono consegnare, al Coordinatore di Classe, la relativa documentazione, in originale, entro il 15 maggio 2013. Il Coordinatore raccoglierà in un plico tali certificazioni e le consegnerà in segreteria didattica,  al termine dello scrutinio finale di giugno.

Di seguito si riportano i criteri per la valutazione dei crediti formativi.

 A norma dell’art.1, c.1, del D.M.49/00, le esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi si collocano al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. Gli ambiti specifici in cui possono essere acquisiti i crediti formativi sono:

  • Attività culturali

  • Attività artistiche  

  • Attività ricreative

  • Formazione professionale

  • Ambiente - Volontariato - Solidarietà – Cooperazione - Sport.

Affinché la documentazione dei crediti formativi possa essere valutata, lo studente deve farsi rilasciare da parte dell’ente, presso il quale ha realizzato l’esperienza, un’attestazione che deve riportare:

    1.  i dati indispensabili per riconoscere l’ente

    2.  una breve descrizione dell’esperienza

    3.  il tempo impegnatovi nell’esperienza e i risultati conseguiti

    4.  il timbro dell’ente e la firma del responsabile (in originale).

In particolare

-   le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia

-   le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.

Il Consiglio di Classe delibera se riconoscere o meno il credito formativo, valutando il valore qualitativo dell’esperienza rispetto alla formazione personale, civile e sociale dello studente anche in coerenza con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato.