Decreto semplificazioni e organico dell'autonomia
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- Al personale scolastico

 

Domani, venerdì 27 gennaio 2012, si riunisce il Consiglio dei Ministri per il varo del Decreto Legge sulle semplificazioni. Importanti novità si annunciano per quanto riguarda la definizione degli organici del personale per l'anno scolastico 2012/2013.

Il provvedimento, infatti, prevede l'Istituzione di un organico dell'autonomia con validità triennale e, di conseguenza, il superamento  della distinzione tra organico di diritto e di fatto. Complessivamente tale organico è pari a quello dell'anno scolastico 2011-2012 più ulteriori 10.000 posti.

Di seguito un estratto delle norme (in bozza) riguardanti l'organico dell'autonomia pubblicate da Orizzonte scuola.

Art. 54

  1. Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

  2. Alle istituzioni scolastiche sono assegnate risorse finanziarie a valere sui fondi e con le modalità di cui al successivo articolo 7.

  3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
    a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria ordinaria alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
    b) un organico di rete per i fini di cui all’articolo 3, considerando con particolare riguardo le esigenze di integrazione degli alunni diversamente abili nonché di prevenzione dell’abbandono e di contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

  4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.

  5. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 6. In sede di prima applicazione l’organico dell’autonomia è determinato in misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012, pari a 724.000 posti docenti e 233.100 posti ATA, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

  6. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori 10.000 posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi.

  7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 5.

In concreto, ammesso che vengano approvate tali norme così come sopra descritte, per capire meglio la portata dell'innovazione  e le sue conseguenze specifiche, occorrerà aspettare quali criteri e strumenti verranno adottati dal Ministro della Pubblica Istruzione per la definizione dei predetti organici.